Legge 104, iva agevolata al 4%
Ai fini della deduzione e della detrazione sono considerati disabili, oltre alle persone che hanno ottenuto il
riconoscimento dalla Commissione medica istituita ai sensi dell’ art. 4 della legge
n° 104/92, anche coloro che sono stati ritenuti invalidi da altre Commissioni mediche pubbliche incaricate ai fini
del riconoscimento dell’ invalidità civile, di lavoro, di guerra, eccetera.
Anche i grandi invalidi di guerra di cui all’ art. 14 del T.U. n° 915 del 1978, e le persone ad essi equiparate,
sono considerati portatori di handicap e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari da parte della
Commissione medica istituita ai sensi dell’ art. 4 della legge n° 104/92.
In tal caso è sufficiente la documentazione rilasciata agli interessati dai ministeri competenti al momento della
concessione dei benefici pensionistici.
I soggetti riconosciuti portatoti di handicap ai sensi dell’ art. 3 della legge n° 104/92
possono attestare la sussistenza delle condizioni personali richieste anche mediante autocertificazio ne effettuata
nei modi e nei termini previsti dalla legge (dichiarazione sostitutiva di atto notorio la cui sottoscrizione può non
essere autenticata se accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore) facendo
riferimento a precedenti accertamenti sanitari effettuati da organi abilitati all ‘accertamento di invalidità. Sia per
gli oneri per la quale è riconosciuta la detrazione d’ imposta sia per le spese sanitarie deducibili dal reddito
complessivo (v. righi 6 e 7 del Quadro riassuntivo delle agevolazioni sulle spese, cap. 5) occorre conservare la
documentazione fiscale rilasciata dai percettori delle somme (fatture, ricevute o quietanze) per poi poterla
esibire o trasmettere, a richiesta degli uffici finanziari. In particolare:
per le protesi, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e conservare anche la
prescrizione del medico curante, salvo che si tratti di attività svolte, in base alla specifica disciplina, da
esercenti arti ausiliarie della professione sanitaria abilitati a intrattenere rapporti diretti con il paziente.
In questo caso, se la fattura, ricevuta o quietanza non è rilasciata direttamente dall’ esercente l’ arte
ausiliaria, il medesimo dovrà attestare sul documento di spesa di aver eseguito la prestazione. Anche in
questa ipotesi, in alternativa alla prescrizione medica, il contribuente può rendere, a richiesta degli
uffici, un'autocertificazione, la cui sottoscrizione può non essere autenticata se accompagnata da copia
fotostatica del documento di identità del sottoscrittore (da conservare unitamente alle predette fatture,
ricevute e quietanze e da esibire o trasmettere a richiesta degli uffici finanziari), per attestare la
necessità della protesi per il contribuente o per i famigliari a carico, e la causa per la quale è stata
acquistata;
per i sussidi tecnici e informatici, oltre alle relative fatture, ricevute o quietanze, occorre acquisire e
conservare una certificazione del medico curante che attesti che quel sussidio è volto a facilitare l’
autosufficienza e la possibilità di integrazione del soggetto riconosciuto portatore di handicap ai sensi
dell’ art. 3 della legge n° 104/92.1